Veicoli concessi in comodato e carta di circolazione: tutte le risposte alle vostre domande.
12-11-2014 23:12 - ATTUALITA´
Italia, Attualità. Di Desiree´ Gabella. Ha creato molti dubbi tra gli automobilisti, nel corso delle ultime settimane, la nuova legge che prevederebbe l´obbligo di comunicare alla motorizzazione il nominativo di un conducente di auto diverso dal proprietario, nel caso in cui questo guidi un veicolo non suo per un periodo superiore a 30 giorni. Abbiamo cercato risposte certe alle vostre numerose domande e di seguito chiariremo i vostri dubbi.
L´art. 94 co. 4-bis del DLgs. 30.4.92 n. 285 (Codice della strada) e l´art. 247-bis del PDR 16.12.92 n.495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada) hanno previsto alcuni obblighi di comunicazione alla Motorizzaazione Civile, finalizzati all´aggiornamento dell´Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall´intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, in particolare in caso di comodato.
Chiarimenti ufficiali
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti in esame con i seguenti documenti di prassi:
- circ. 6.12.2012 n. 33691;
- circ. 10.7.2014 n. 15513;
- circ. 27.10.2014 n. 23743.
Il Ministero dell´Interno, con la circ. 31.10.2014 n. 300/A/7812/14/106/16, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia, in particolare in relazione:
- all´ambito applicativo;
- al regime sanzionatorio.
Di seguito si analizzano i nuovi chiarimenti forniti.
Ambito applicativo
In relazione al contratto di comodato (sia scritto che orale), gli obblighi di comunicazione alla Motorizzazione Civile finalizzati all´aggiornamento dell´Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione sussistono nel caso in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato ad un terzo:
- per un periodo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, anche a cavallo di due o più anni solari;
- ad uso esclusivo e personale.
Comodato in ambito familiare
Con riferimento al comodato di veicoli in ambito familiare, viene confermato che, in caso di concessione in uso ad un familiare convivente:
- gli obblighi di aggiornamento non si applicano;
- i soggetti in esame possono, comunque, richiedere l´aggiornamento della carta di circolazione (senza applicazione delle previste sanzioni, qualora non ci si avvalga di tale facoltà).
In ogni altro caso (es. familiari non conviventi), gli obblighi in esame restano subordinati al fatto che il veicolo sia concesso in uso:
- personale e non promiscuo (cioè non da parte di più soggetti);
- per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.
Utilizzo del veicolo a titolo di cortesia o di favore
Viene inoltre evidenziato che nessuna norma impedisce l´utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall´intestatario della carta di circolazione.
Decorrenza
Le nuove disposizioni trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere.
- per la prima volta dal 3.11.2014
- anche in forma orale.
In relazione agli atti posti in essere tra il 7.12.2012 (data di entrata in vigore dell´art. 247-bis del DPR 16.12.92 n. 495) e il 2.11.2014, e´ prevista soltanto la facoltà di adempiere agli aggiornamenti introdotti dalle nuove disposizioni.
Termine per l´adempimento
I previsti aggiornamenti presso la Motorizzazione Civile devono essere richiesti entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dall´atto o fatto da cui deriva l´utilizzo del veicolo a titolo di comodato, con le suddette caratteristiche.
Pertanto, le previste sanzioni sono applicabili sono decorsi 30 giorni dal 3.11.2014, quindi a partire dal 4.12.2014.
Regime sanzionatorio
In caso di inottemperanza alle nuove disposizioni, per gli atti o fatti posti in essere a partire dal 3.11.2014, si applica la sanzione amministrativa da 705,00 a 3.526,00 euro.
Atti posti in essere prima del 3.11.2014
La suddetta sanzione non si applica in relazione agli atti posti in essere tra il 7.12.2012 e il 2.11.2014, per i quali è prevista soltanto la facoltà di adempiere agli aggiornamenti introdotti dalle nuove disposizioni.
Soggetto passivo delle sanzioni
Viene chiarito che la suddetta sanzione da 705,00 a 3.526,00 euro può esse contestata solo all´eventuale causa (quindi al comodatario nel caso del comodato) e non automaticamente al conducente del veicolo se le due figure non coincidono.
Inoltre, al conducente non possono essere contestate neppure le violazioni relative alla:
- circolazione con un veicolo per il quale non è stato richiesto l´aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione, punita con la sanzione amministrativa da 353,00 a 1.762,00 euro;
- mancanza a bordo del veicolo della documentazione attestante l´avvenuta comunicazione alla Motorizzazione Civile, punita con la sanzione amministrativa da 41,00 a 168,00 euro.
Obbligato in solido
Per tutte le violazioni al Codice della strada punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere obbligato in solido:
- il proprietario del veicolo;
- oppure, in sua vece, l´usufruttuario, l´acquirente con patto di riservato dominio o l´utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Ritiro della carta di circolazione
In caso di accertamento di violazioni della nuova disciplina, e´ inoltre previsto:
- il ritiro immediato della carta di circolazione;
- il relativo invio al competente ufficio della Motorizzazione Civile, che provvede al rinnovo dopo l´adempimento delle prescrizioni omesse.
L´art. 94 co. 4-bis del DLgs. 30.4.92 n. 285 (Codice della strada) e l´art. 247-bis del PDR 16.12.92 n.495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada) hanno previsto alcuni obblighi di comunicazione alla Motorizzaazione Civile, finalizzati all´aggiornamento dell´Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall´intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, in particolare in caso di comodato.
Chiarimenti ufficiali
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti in esame con i seguenti documenti di prassi:
- circ. 6.12.2012 n. 33691;
- circ. 10.7.2014 n. 15513;
- circ. 27.10.2014 n. 23743.
Il Ministero dell´Interno, con la circ. 31.10.2014 n. 300/A/7812/14/106/16, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia, in particolare in relazione:
- all´ambito applicativo;
- al regime sanzionatorio.
Di seguito si analizzano i nuovi chiarimenti forniti.
Ambito applicativo
In relazione al contratto di comodato (sia scritto che orale), gli obblighi di comunicazione alla Motorizzazione Civile finalizzati all´aggiornamento dell´Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione sussistono nel caso in cui un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato ad un terzo:
- per un periodo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, anche a cavallo di due o più anni solari;
- ad uso esclusivo e personale.
Comodato in ambito familiare
Con riferimento al comodato di veicoli in ambito familiare, viene confermato che, in caso di concessione in uso ad un familiare convivente:
- gli obblighi di aggiornamento non si applicano;
- i soggetti in esame possono, comunque, richiedere l´aggiornamento della carta di circolazione (senza applicazione delle previste sanzioni, qualora non ci si avvalga di tale facoltà).
In ogni altro caso (es. familiari non conviventi), gli obblighi in esame restano subordinati al fatto che il veicolo sia concesso in uso:
- personale e non promiscuo (cioè non da parte di più soggetti);
- per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.
Utilizzo del veicolo a titolo di cortesia o di favore
Viene inoltre evidenziato che nessuna norma impedisce l´utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall´intestatario della carta di circolazione.
Decorrenza
Le nuove disposizioni trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere.
- per la prima volta dal 3.11.2014
- anche in forma orale.
In relazione agli atti posti in essere tra il 7.12.2012 (data di entrata in vigore dell´art. 247-bis del DPR 16.12.92 n. 495) e il 2.11.2014, e´ prevista soltanto la facoltà di adempiere agli aggiornamenti introdotti dalle nuove disposizioni.
Termine per l´adempimento
I previsti aggiornamenti presso la Motorizzazione Civile devono essere richiesti entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dall´atto o fatto da cui deriva l´utilizzo del veicolo a titolo di comodato, con le suddette caratteristiche.
Pertanto, le previste sanzioni sono applicabili sono decorsi 30 giorni dal 3.11.2014, quindi a partire dal 4.12.2014.
Regime sanzionatorio
In caso di inottemperanza alle nuove disposizioni, per gli atti o fatti posti in essere a partire dal 3.11.2014, si applica la sanzione amministrativa da 705,00 a 3.526,00 euro.
Atti posti in essere prima del 3.11.2014
La suddetta sanzione non si applica in relazione agli atti posti in essere tra il 7.12.2012 e il 2.11.2014, per i quali è prevista soltanto la facoltà di adempiere agli aggiornamenti introdotti dalle nuove disposizioni.
Soggetto passivo delle sanzioni
Viene chiarito che la suddetta sanzione da 705,00 a 3.526,00 euro può esse contestata solo all´eventuale causa (quindi al comodatario nel caso del comodato) e non automaticamente al conducente del veicolo se le due figure non coincidono.
Inoltre, al conducente non possono essere contestate neppure le violazioni relative alla:
- circolazione con un veicolo per il quale non è stato richiesto l´aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione, punita con la sanzione amministrativa da 353,00 a 1.762,00 euro;
- mancanza a bordo del veicolo della documentazione attestante l´avvenuta comunicazione alla Motorizzazione Civile, punita con la sanzione amministrativa da 41,00 a 168,00 euro.
Obbligato in solido
Per tutte le violazioni al Codice della strada punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere obbligato in solido:
- il proprietario del veicolo;
- oppure, in sua vece, l´usufruttuario, l´acquirente con patto di riservato dominio o l´utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Ritiro della carta di circolazione
In caso di accertamento di violazioni della nuova disciplina, e´ inoltre previsto:
- il ritiro immediato della carta di circolazione;
- il relativo invio al competente ufficio della Motorizzazione Civile, che provvede al rinnovo dopo l´adempimento delle prescrizioni omesse.
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