Separarsi ad Ivrea costerà meno che disdire un contratto telefonico.
30-12-2014 00:15 - ATTUALITA´
Ivrea (TO), di Desiree´ Gabella. Separazione facile? Da adesso e´ possibile anche ad Ivrea. Con la modica cifra di 16 euro, approvata nell´ultimo consiglio comunale, e´ stato stabilito che anche ad Ivrea, le coppie che intendono separarsi, potranno farlo senza più farsi assistere da un avvocato. Questo dunque vale una coppia nell´eporediese, addirittura meno del costo di disdetta di un contratto telefonico. Una soluzione che di sicuro non piacerà agli avvocati e che, forse, rischia di rendere ancora più labile e superficiale il legame del matrimonio. Per chi volesse comunque dettagli su come procedere, innanzitutto è bene sapere che, nello specifico, la legge, cita: "Si può procedere alla separazione consensuale, quando c´è l´accordo dei coniugi sulle condizioni di mantenimento e sull´affidamento dei figli: in questo caso le parti possono presentarsi direttamente al giudice, senza bisogno di un avvocato". Tutto questo sarà dunque possibile anche ad Ivrea, recandosi in Comune. Maggiori informazioni si trovano sul sito stesso del Comune e ve le riportiamo di seguito con allegata documentazione da poter scaricare.
OGGETTO:
N. 211
ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL´UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L´anno 2014 addì Undici del mese di Dicembre alle ore 15.00 in Ivrea, nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
Nominativo
Carica
Presenza
DELLA PEPA Carlo CAPIRONE Enrico CODATO Giovanna SALVETTI Laura STROBBIA Giovanna VINO Augusto
SINDACO SI Assessore SI Assessore SI Assessore SI Assessore SI Assessore SI
Assiste alla seduta il Segretario Generale GIORDANO Daniela.
Il Sindaco DELLA PEPA Carlo assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell´oggetto suindicato.
OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL´UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.L. 12.09.2014 n.132 così come modificato dalla L. 10.11.2014 n. 162, avente per oggetto "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell´arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014;
Preso atto che l´articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l´atto di matrimonio, con l´assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all´articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
Rilevato che all´atto della conclusione dell´accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all´art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;
Considerato che, al riguardo, alla Tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 è stata inserita apposita previsione, al punto 11-bis: "Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all´atto della conclusione dell´accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall´ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all´imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall´articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642»;
Preso atto, a tal proposito, che l´importo dell´imposta di bollo di cui all´articolo 4 della tariffa allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ai sensi dell´articolo 7-bis comma 3 della Legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è attualmente pari ad € 16,00 (sedici);
Ritenuto necessario procedere alla determinazione del diritto fisso in oggetto, quantificandolo nella misura massima consentita, di per sè comunque inadatta a coprire i costi del trasferimento di competenze ai comuni posto in essere dal citato articolo 12 del D.L. 132/2014, tenuto conto delle attività e delle responsabilità con esso attribuite all´Ufficiale di Stato Civile del Comune in un campo della volontaria giurisdizione sino ad oggi riservato all´autorità giudiziaria;
Dato atto:
- che l´art. 12 del D.L. 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014 è entrato in vigore il giorno 11 dicembre 2014;
- che sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile ai sensi dell´articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/07/2014 è stato approvato il "Documento unico di programmazione 2014/2017 - Bilancio di previsione armonizzato 2014 - 2016 (ex D.lgs. 118/2011 -- Schemi sperimentali ex d.p.c.m. 28/12/2011) - Programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 -- Approvazione.";
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 07.08.2014 è stata deliberata l´approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - parte finanziaria per il triennio 2014 - 2016;
Con voto unanime e palese espresso nelle forme di rito DELIBERA
Di stabilire in € 16,00 (sedici) l´importo del diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla Legge 8.6.1962, n. 604, da esigere da parte dei comuni all´atto della conclusione dell´accordo di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all´Ufficiale dello Stato Civile ai sensi D.L. 12.09.2014, n. 132 così come modificato dalla L. 10.11.2014, n. 162;
Di dare atto che i citati importi saranno introitati al Capitolo "226/0 ";
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell´art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE F.to DELLA PEPA Carlo F.to GIORDANO Daniela
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d´ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è copia conforme all´originale e che copia della medesima è stata pubblicata all´Albo Pretorio del Comune il 12 dicembre 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall´art.124, D.Lgs. 267/2000.
Ivrea, 12/12/2014
che la presente Deliberazione
IL SEGRETARIO GENERALE F.to GIORDANO Daniela
è stata comunicata, in data ___________________ai Capigruppo consiliari così come prescritto dall´art. 125, del D.Lgs 267/2000
è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000)
è divenuta esecutiva il giorno................................decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, D.Lgs. 267/2000) Ivrea,
IL SEGRETARIO GENERALE F.to GIORDANO Daniela
OGGETTO:
N. 211
ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL´UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L´anno 2014 addì Undici del mese di Dicembre alle ore 15.00 in Ivrea, nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
Nominativo
Carica
Presenza
DELLA PEPA Carlo CAPIRONE Enrico CODATO Giovanna SALVETTI Laura STROBBIA Giovanna VINO Augusto
SINDACO SI Assessore SI Assessore SI Assessore SI Assessore SI Assessore SI
Assiste alla seduta il Segretario Generale GIORDANO Daniela.
Il Sindaco DELLA PEPA Carlo assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell´oggetto suindicato.
OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL´UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.L. 12.09.2014 n.132 così come modificato dalla L. 10.11.2014 n. 162, avente per oggetto "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell´arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014;
Preso atto che l´articolo 12 del citato decreto-legge prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l´atto di matrimonio, con l´assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all´articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
Rilevato che all´atto della conclusione dell´accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all´art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;
Considerato che, al riguardo, alla Tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 è stata inserita apposita previsione, al punto 11-bis: "Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all´atto della conclusione dell´accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall´ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all´imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall´articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642»;
Preso atto, a tal proposito, che l´importo dell´imposta di bollo di cui all´articolo 4 della tariffa allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ai sensi dell´articolo 7-bis comma 3 della Legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è attualmente pari ad € 16,00 (sedici);
Ritenuto necessario procedere alla determinazione del diritto fisso in oggetto, quantificandolo nella misura massima consentita, di per sè comunque inadatta a coprire i costi del trasferimento di competenze ai comuni posto in essere dal citato articolo 12 del D.L. 132/2014, tenuto conto delle attività e delle responsabilità con esso attribuite all´Ufficiale di Stato Civile del Comune in un campo della volontaria giurisdizione sino ad oggi riservato all´autorità giudiziaria;
Dato atto:
- che l´art. 12 del D.L. 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014 è entrato in vigore il giorno 11 dicembre 2014;
- che sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile ai sensi dell´articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/07/2014 è stato approvato il "Documento unico di programmazione 2014/2017 - Bilancio di previsione armonizzato 2014 - 2016 (ex D.lgs. 118/2011 -- Schemi sperimentali ex d.p.c.m. 28/12/2011) - Programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 -- Approvazione.";
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 07.08.2014 è stata deliberata l´approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - parte finanziaria per il triennio 2014 - 2016;
Con voto unanime e palese espresso nelle forme di rito DELIBERA
Di stabilire in € 16,00 (sedici) l´importo del diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla Legge 8.6.1962, n. 604, da esigere da parte dei comuni all´atto della conclusione dell´accordo di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all´Ufficiale dello Stato Civile ai sensi D.L. 12.09.2014, n. 132 così come modificato dalla L. 10.11.2014, n. 162;
Di dare atto che i citati importi saranno introitati al Capitolo "226/0 ";
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell´art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE F.to DELLA PEPA Carlo F.to GIORDANO Daniela
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d´ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è copia conforme all´originale e che copia della medesima è stata pubblicata all´Albo Pretorio del Comune il 12 dicembre 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall´art.124, D.Lgs. 267/2000.
Ivrea, 12/12/2014
che la presente Deliberazione
IL SEGRETARIO GENERALE F.to GIORDANO Daniela
è stata comunicata, in data ___________________ai Capigruppo consiliari così come prescritto dall´art. 125, del D.Lgs 267/2000
è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000)
è divenuta esecutiva il giorno................................decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, D.Lgs. 267/2000) Ivrea,
IL SEGRETARIO GENERALE F.to GIORDANO Daniela
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